Stats Tweet

Comitato di assistenza minorile.

Costituito in ogni capoluogo di mandamento, si compone: a) del pretore, presidente; b) di quattro persone benemerite dell'assistenza sociale, designate dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo; c) di un rappresentante dell'ECA, l'Ente Comunale di Assistenza; d) di quattro datori di lavoro, designati dal prefetto della provincia; e) dei direttori degli Istituti di rieducazione o di assistenza e beneficenza esistenti nel mandamento; f) del parroco del capoluogo del mandamento, o, in caso di più parrocchie, del sacerdote designato dall'ordinario diocesano. Nei capoluoghi aventi popolazione inferiore a ventimila abitanti, il numero delle persone indicate nelle lettere b) e d) è ridotto alla metà. Il c. è costituito con provvedimento del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, e dura in carica tre anni.