Costituito in ogni capoluogo di mandamento, si compone: a)
del pretore, presidente; b) di quattro persone benemerite dell'assistenza
sociale, designate dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;
c) di un rappresentante dell'ECA, l'Ente Comunale di Assistenza; d) di quattro
datori di lavoro, designati dal prefetto della provincia; e) dei direttori degli
Istituti di rieducazione o di assistenza e beneficenza esistenti nel mandamento;
f) del parroco del capoluogo del mandamento, o, in caso di più
parrocchie, del sacerdote designato dall'ordinario diocesano. Nei capoluoghi
aventi popolazione inferiore a ventimila abitanti, il numero delle persone
indicate nelle lettere b) e d) è ridotto alla metà. Il
c.
è costituito con provvedimento del procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni, e dura in carica tre anni.